Art. 7.
(Destinazione territoriale delle Forze
di polizia nazionali).

      1. Ai fini dell'attività delle conferenze di cui all'articolo 5 e del raggiungimento degli accordi di cui all'articolo 4, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza provvede a identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate.
      2. Le destinazioni di cui al comma 1 sono annualmente comunicate ai sindaci dei comuni capoluogo, ai presidenti delle province e ai presidenti delle regioni.